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	<title>Uncategorized &#8211; Studio Legale Sciarra</title>
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	<description>Consulenza legale gratuita a Roma</description>
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	<title>Uncategorized &#8211; Studio Legale Sciarra</title>
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	<item>
		<title>COSA E’ LA RCA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[StudioLegaleSciarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 17:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[La&#160;Polizza RCA – acronimo di responsabilità civile auto – è il&#160;contratto assicurativo stipulato con la Compagnia di Assicurazione&#160;che copre i danni causati a terzi per colpa quando si usa un veicolo. I danni coperti dalla polizza raggiungono un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda dei servizi offerti dalle diverse compagnie assicurative. La polizza [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La&nbsp;<strong>Polizza RCA</strong> – acronimo di responsabilità civile auto – è il&nbsp;<strong>contratto assicurativo </strong>stipulato con la<strong> Compagnia di Assicurazione</strong>&nbsp;che copre i <strong>danni causati a terzi</strong> per colpa quando si usa un veicolo. I danni coperti dalla polizza raggiungono un massimale prestabilito e hanno tariffe diverse a seconda dei servizi offerti dalle diverse compagnie assicurative.</p>



<p>La <strong>polizza RC Auto</strong> <strong>è obbligatoria per ogni veicolo a motore</strong> e copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore. Con la polizza RC Auto, in caso di incidente automobilistico causato dal vostro veicolo, sarà la Compagnia di assicurazione alla quale vi siete affidati a pagare i danni e il soggetto danneggiato verrà risarcito nei limiti previsti dal <strong>massimale di polizza</strong>.</p>



<p>Il Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, previsto in attuazione della Direttiva 2005/14/CE, ha innalzato il valore dei massimali modificando l’art. 128 del <strong>Codice delle Assicurazioni</strong>; pertanto, il&nbsp;<strong>massimale minimo garantito per legge</strong>&nbsp;è attualmente fissato in € 7.000.000,00, ed è diviso in €&nbsp;<strong>6.070.000,00 </strong>per i<strong> danni alle persone</strong>&nbsp;e in&nbsp;€ <strong>1.220.000,00 per i danni alle cose</strong>.</p>



<p>&nbsp;Oltre queste soglie, sarà l’assicurato a rispondere con il proprio patrimonio: tuttavia, le Compagnie possono offrire una polizza che preveda un massimale superiore a quello minimo garantito per legge.</p>



<p>La RCA non tutela solo il proprietario del mezzo ma chiunque sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (ad esempio se è diversamente stabilito nel contratto assicurativo).</p>



<h2>RCA con l&#8217;aggiunta di garanzie accessorie</h2>



<p>La&nbsp;<strong>RCA</strong>, inoltre, può essere&nbsp;<strong>completata con l’aggiunta di&nbsp;</strong><a href="https://www.cercassicurazioni.it/guida/guida-rischi-diversi.html" rel="nofollow noopener" target="_blank"><strong>garanzie accessorie</strong></a>, cioè coperture opzionali con cui assicurare la propria persona e il proprio veicolo da danni che non sono coperti dall’RCA. Un esempio di polizza accessoria è il&nbsp;<strong>furto e incendio o eventi atmosferici (grandinate)</strong>, che garantisce il risarcimento del valore del veicolo al momento dell’evento dannoso.</p>



<p>La polizza è valida per&nbsp;<strong>un anno, termine che decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio – </strong>ovvero la somma dovuta dall’assicurato alla Compagnia. Dopo i 12 mesi, la polizza può essere rinnovata con la stessa Compagnia oppure può essere stipulato un nuovo contratto con un altro soggetto assicuratore.</p>



<p>Fino al 2012 le polizze RC Auto godevano del c.d.&nbsp;“<a href="https://www.cercassicurazioni.it/guida/decreto-bersani.html" rel="nofollow noopener" target="_blank">tacito rinnovo</a>”, ovvero la proroga automatica della stipula per l’anno successivo. Il decreto-legge n. 179, entrato in vigore dal 01.01.2013, ha sancito la sua&nbsp;abolizione; pertanto, l’assicurato non deve più inviare la comunicazione di disdetta dell’RCA trascorsi i 12 mesi.</p>



<p>L’abolizione del tacito rinnovo ha portato all’introduzione del c.d.&nbsp;<strong>“periodo di tolleranza”</strong>, ossia un periodo di&nbsp;<strong>15 giorni</strong>, dopo i 12 mesi di validità del contratto,&nbsp;<strong>in cui la polizza del veicolo resta attiva</strong>. Durante le due settimane, dunque, il veicolo può continuare a circolare ed eventuali <strong>incidenti</strong> causati dall’assicurato saranno coperti dalla propria Compagnia assicurativa.</p>



<p>L’obbligo di assicurare un qualsiasi veicolo a motore è disciplinato dall’<strong>art.</strong> <strong>193</strong> <strong>del</strong>&nbsp;<strong>Codice della Strada </strong>che&nbsp;prevede delle sanzioni amministrative per chi non assicura il proprio veicolo: infatti, “<em>chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 886 a € 3.464</em>”.</p>



<p>Tale sanzione è ridotta di un quarto quando la RCA sia resa operativa nei 15 giorni successivi alla scadenza stabilita dall’art. 1901 del Codice Civile, oppure quando si decide di rottamare il veicolo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione.</p>



<p>La sanzione è raddoppiata per chi invece viene sorpreso una seconda volta in un biennio alla guida di una vettura non assicurata: in più, è prevista anche la&nbsp;<strong>sospensione della patente fino a 2 mesi.</strong></p>
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		<title>Nuova vittoria in Tribunale dello Studio</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/nuova-vittoria-tribunale-dello-studio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 13:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Con sentenza n. 11910/2020 pubblicata il 4 settembre il Tribunale di Roma ha rigettato l&#8217;opposizione al precetto notificato dall&#8217;Avv. Nicolino Sciarra per conto dl professionista da egli assistito. Il Tribunale ha pienamente accolto le conclusioni formulate dall&#8217;Avv. Sciarra, dichiarando valido ed efficace l&#8217;atto di precetto opposto e conseguentemente ha condannato l&#8217;opponente alla refusione delle spese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 11910/2020 pubblicata il 4 settembre il Tribunale di Roma ha rigettato l&#8217;opposizione al precetto notificato dall&#8217;Avv. Nicolino Sciarra per conto dl professionista da egli assistito.</p>
<p>Il Tribunale ha pienamente accolto le conclusioni formulate dall&#8217;Avv. Sciarra, dichiarando valido ed efficace l&#8217;atto di precetto opposto e conseguentemente ha condannato l&#8217;opponente alla refusione delle spese di lite, ivi compresa la fase cautelare.</p>
<p>Nel caso di specie l&#8217;attore contestava la debenza delle somme richieste, chiedendo la rideterminazione dell&#8217;importo dovuto e di quanto versato in eccedenza.</p>
<p>Nel costituirsi in giudizio l&#8217;Avv. Sciarra contestava la domanda, chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione e la dichiarazione di validità ed efficacia del precetto opposto nei limiti dell&#8217;importo ivi indicato.</p>
<p>Il Tribunale ha deciso in conformità delle richieste effettuate dallo studio Sciarra.</p>
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		<title>Ricorso per ATP Previdenziale &#8211; Successo dello Studio</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/ricorso-per-atp-previdenziale-successo-dello-studio/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 13:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[A seguito di REVISIONE operata dall&#8217;INPS, all&#8217;assistito dello studio Sciarra veniva ridotta la percentuale di invalidità. Tale riduzione prima facie si dimostrava ingiusta e lesiva dei diritti del richiamato assistito e pertanto veniva consigliato al medesimo di proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Oristano. Dopo l&#8217;esperita CTU il Tribunale ha accolto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito di REVISIONE operata dall&#8217;INPS, all&#8217;assistito dello studio Sciarra veniva ridotta la percentuale di invalidità.</p>
<p>Tale riduzione prima facie si dimostrava ingiusta e lesiva dei diritti del richiamato assistito e pertanto veniva consigliato al medesimo di proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Oristano.</p>
<p>Dopo l&#8217;esperita CTU il Tribunale ha accolto la domanda proposta dall&#8217;Avv. Sciarra con decreto omologato in data 31.08.2020, condannando l&#8217;Istituto resistente alle spese di lite.</p>
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		<item>
		<title>Restituzione caparra per la locazione di un immobile adibito ad uso commerciale</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/restituzione-caparra/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 08:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Con sentenza n. 10757/2020 pubblicata il 15.07.2020 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda formulata dall&#8217;Avv. Nicolino Sciarra, per conto della Società assistita, riguardante la restituzione della caparra versata alla controparte per la locazione di un immobile adibito ad uso commerciale. Nelle conclusioni dell&#8217;atto di citazione veniva chiesto che il Tribunale dichiarasse l&#8217;inadempimento della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 10757/2020 pubblicata il 15.07.2020 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda formulata dall&#8217;Avv. Nicolino Sciarra, per conto della Società assistita, riguardante la restituzione della caparra versata alla controparte per la locazione di un immobile adibito ad uso commerciale.</p>
<p>Nelle conclusioni dell&#8217;atto di citazione veniva chiesto che il Tribunale dichiarasse l&#8217;inadempimento della Società convenuta e, per l&#8217;effetto, dichiarasse la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione inter partes concluso il 27.02.2014, condannando la Società convenuta alla restituzione della somma di euro 4400,00 in favore della Società istante e conseguenziale condanna alle spese di lite.</p>
<p>Nonostante la convenuta abbia proposto domanda riconvenzionale il Tribunale ha pienamente accolto la domanda proposta dall&#8217;Avv. Sciarra.</p>
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		<item>
		<title>Usocapione e detenzione abusiva – Nuovo successo dello Studio</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/usucapione-e-detenzione-abusiva-nuovo-successo-dello-studio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 10:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Con sentenza n. 10239 del 16 maggio 2018, il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda avanzata dalla parte assistita dall&#8217;Avv. Sciarra, ha dichiarato l&#8217;occupazione senza titolo di un appezzamento di terreno con annesso fabbricato sito in Roma, ordinando per l&#8217;effetto il rilascio immediato del predetto immobile, libero da persone e cose, al fine di farlo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 10239 del 16 maggio 2018, il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda avanzata dalla parte assistita dall&#8217;Avv. Sciarra, ha dichiarato l&#8217;occupazione senza titolo di un appezzamento di terreno con annesso fabbricato sito in Roma, ordinando per l&#8217;effetto il rilascio immediato del predetto immobile, libero da persone e cose, al fine di farlo rientrare nella piena disponibilità del proprietario cliente dello Studio Sciarra.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accolto ricorso in opposizione a ordinanza prefettizia</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/accolto-ricorso-opposizione-ordinanza-prefettizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 10:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Giudice di Pace di Pace di Cassino, dopo avere attentamente valutato le ragioni addotte dalla parte assistita dallo Studio Legale Sciarra, ha accolto il ricorso avverso l&#8217;ordinanza emessa dal Prefetto di Frosinone, poiché affetta da vizi formali e sostanziali, annullando di conseguenza il verbale dei Carabinieri (sent. n. 1924 del 25.05.2018, dispositivo letto in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Giudice di Pace di Pace di Cassino, dopo avere attentamente valutato le ragioni addotte dalla parte assistita dallo Studio Legale Sciarra, ha accolto il ricorso avverso l&#8217;ordinanza emessa dal Prefetto di Frosinone, poiché affetta da vizi formali e sostanziali, annullando di conseguenza il verbale dei Carabinieri (sent. n. 1924 del 25.05.2018, dispositivo letto in udienza).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buche stradali: risarcimento del danno</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/buche-stradali-risarcimento-del-danno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 03:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Il tema del danno da buche stradali risulta essere di grande attualità alla luce della situazione in cui versano le nostre strade in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito il Paese. Con questo articolo, pertanto, ci proponiamo di fornirvi una breve guida su come comportarvi in caso di incidenti causati da buche e cattiva [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p>Il tema del danno da buche stradali risulta essere di grande attualità alla luce della situazione in cui versano le nostre strade in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito il Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Con questo articolo, pertanto, ci proponiamo di fornirvi una breve guida su come comportarvi in caso di incidenti causati da buche e cattiva manutenzione delle strade.</p>
<p style="text-align: justify;">Le buche stradali, infatti, mettono a rischio l’incolumità di pedoni, automobilisti e soprattutto conducenti di moto, scooter e motorini.</p>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità per tali eventi è imputabile alla Pubblica Amministrazione, la quale sia proprietaria o gestisca il bene demaniale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per ottenere il risarcimento per quanto accaduto occorrerà effettuare una domanda risarcitoria ai sensi dell&#8217;art. 2051 c.c. per l&#8217;omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti. Una volta accertato il nesso di causalità, si potrà escludere la responsabilità della Pubblica Amministrazione solo nel caso in cui la stessa riuscirà a provare di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse e che non vi sia concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro ai sensi dell&#8217;art. 1227 c.c., né cause di forza maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Si consiglia, pertanto, di documentare attentamente il sinistro non appena accaduto e di effettuare in loco i seguenti adempimenti:</p>
<p style="text-align: justify;">1. fotografare luogo del sinistro (in particolar modo l&#8217;insidia) e i veicoli coinvolti;</p>
<p style="text-align: justify;">2. chiamare le Forze dell&#8217;Ordine al fine di ottenere un verbale di quanto accaduto;</p>
<p style="text-align: justify;">3. raccogliere le testimonianze dei presenti;</p>
<p style="text-align: justify;">4. nel caso di lesioni fisiche recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Avvocati dello Studio Sciarra sono a disposizione per una valutazione della posizione, nonché per inviare una formale richiesta di risarcimento danni al competente ufficio dell&#8217;Amministrazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rigettata la domanda di risarcimento del danno da responsabilità professionale avanzata nei confronti di un medico assistito dall’Avv. Sciarra</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/rigettata-la-domanda-di-risarcimento-del-danno-da-responsabilita-professionale-avanzata-nei-confronti-di-un-medico-assistito-dallavv-sciarra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 08:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 2151/2018, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata in conseguenza della paventata erronea esecuzione di un intervento chirurgico eseguito dal Dott. X, assistito dall’Avv. Sciarra. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha correttamente accertato che la domanda attorea era del tutto infondata e sfornita [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 2151/2018, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata in conseguenza della paventata erronea esecuzione di un intervento chirurgico eseguito dal Dott. X, assistito dall’Avv. Sciarra.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha correttamente accertato che la domanda attorea era del tutto infondata e sfornita del benché minimo supporto probatorio ed ha conseguentemente condannato parte attrice alle spese di giudizio da rifondere sia al convenuto Dott. X che alle Strutture Sanitarie ed alle Compagnie Assicurative delle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Avv. Sciarra ha da subito rilevato la totale infondatezza della domanda attorea in relazione al nesso causale tra la condotta ed i lamentati danni.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito si segnala che la recentissima Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria (L. 25 dell’8 marzo 2017) ha ribadito che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all’art. 2043 c.c., a meno che non abbiano agito nell’adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, pertanto, sono stati applicati i criteri propri della responsabilità contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come sopra evidenziato, tuttavia, parte attrice non è stata in grado di assolvere all’onere probatorio attestante un qualsiasi genere di coinvolgimento del convenuto Dott. X nella produzione del danno dalla stessa lamentato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che il Tribunale, confortato anche dalla CTU, ha accertato che il trattamento chirurgico è stato eseguito dal professionista assistito dall’Avv. Sciarra in conformità alle metodiche medico – chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE – Ancora una sentenza favorevole</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/risarcimento-danni-da-inadempimento-contrattuale-ancora-una-sentenza-favorevole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 17:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Dopo quasi quattro anni ed undici udienze istruttorie, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 32411 depositata il 16 novembre 2017, ha accolto, seppur parzialmente, la domanda proposta dalla ditta assistita dall’Avv. Sciarra. Nel caso di specie, infatti, parte attrice aveva concesso alla Società convenuta l’utilizzo di un noto complesso storico &#8211; monumentale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dopo quasi quattro anni ed undici udienze istruttorie, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 32411 depositata il 16 novembre 2017, ha accolto, seppur parzialmente, la domanda proposta dalla ditta assistita dall’Avv. Sciarra.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti, parte attrice aveva concesso alla Società convenuta l’utilizzo di un noto complesso storico &#8211; monumentale sito al centro di Roma per la organizzazione dell’evento di cena e veglione di fine anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il locale, tuttavia, veniva riconsegnato in ritardo rispetto all’orario pattuito e mostrava altresì diversi danni al suo interno non presenti al momento della consegna.</p>
<p style="text-align: justify;">La Società convenuta è stata, pertanto, condannata al rimborso delle spese e pagamento per ritardata consegna del locale, nonché riduzione in pristino dei luoghi danneggiati.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RESPONSABILITÀ ODONTOIATRICA – Successo in Cassazione dello Studio Sciarra</title>
		<link>https://www.studiolegalesciarra.com/responsabilita-odontoiatrica-successo-cassazione-dello-studio-sciarra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ena Granulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 12:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiolegalesciarra.com/?p=290</guid>

					<description><![CDATA[Il Dr. X dopo essere stato condannato dal Tribunale di Roma al risarcimento dei danni per ritenuta responsabilità professionale ha proposto appello. La Corte di Appello di Roma ha, tuttavia, confermato in toto la sentenza di primo grado. A questo punto il Dr. X non si è arreso e si è rivolto allo Studio dell&#8217;Avvocato [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Dr. X dopo essere stato condannato dal Tribunale di Roma al risarcimento dei danni per ritenuta responsabilità professionale ha proposto appello.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Appello di Roma ha, tuttavia, confermato in toto la sentenza di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto il Dr. X non si è arreso e si è rivolto allo Studio dell&#8217;Avvocato Sciarra al fine di valutare la eventuale proposizione del ricorso in Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenendo fondata la doglianza del Dr. X, l&#8217;Avvocato Sciarra ha presentato ricorso avanti la Suprema Corte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, con sentenza n. 29341 pubblicata il 19/12/17, la Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso in questione ed ha condannato, di conseguenza, il Sig. Y alla restituzione di parte della somma percepita a seguito delle sentenze di primo e secondo grado.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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